1. Spettano alla società di gestione di cui all'articolo 2 le seguenti competenze:
a) la decisione autorizzatoria sulle richieste di insediamento e di realizzazione
b) l'assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria alle imprese e alle società autorizzate ai sensi della lettera a);
c) la verifica della compatibilità delle lavorazioni industriali ammesse con le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia;
d) la costituzione di società miste o la partecipazione a consorzi di imprese aventi il fine di incrementare lo sviluppo della zona franca;
e) la stipula di convenzioni con imprese o con enti pubblici per prestazioni di servizi finalizzati;
f) l'elaborazione dei dati sulla funzionalità e l'individuazione dei problemi ostativi allo sviluppo della zona franca;
g) la funzione di controllo, congiuntamente con il personale dell'amministrazione finanziaria, ivi compresa l'applicazione dei programmi europei di informatizzazione e di uniformazione delle dogane, nonché la verifica dell'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.
2. Costituiscono criteri preferenziali per gli insediamenti industriali di cui alla lettera c) del comma 1 l'impatto occupazionale, il valore economico, la modernità delle tecnologie e la tutela ambientale.