Art. 3.
(Competenze della società di gestione).

      1. Spettano alla società di gestione di cui all'articolo 2 le seguenti competenze:

          a) la decisione autorizzatoria sulle richieste di insediamento e di realizzazione

 

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di immobili nella zona franca da parte di imprese e di società;

          b) l'assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria alle imprese e alle società autorizzate ai sensi della lettera a);

          c) la verifica della compatibilità delle lavorazioni industriali ammesse con le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia;

          d) la costituzione di società miste o la partecipazione a consorzi di imprese aventi il fine di incrementare lo sviluppo della zona franca;

          e) la stipula di convenzioni con imprese o con enti pubblici per prestazioni di servizi finalizzati;

          f) l'elaborazione dei dati sulla funzionalità e l'individuazione dei problemi ostativi allo sviluppo della zona franca;

          g) la funzione di controllo, congiuntamente con il personale dell'amministrazione finanziaria, ivi compresa l'applicazione dei programmi europei di informatizzazione e di uniformazione delle dogane, nonché la verifica dell'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.

      2. Costituiscono criteri preferenziali per gli insediamenti industriali di cui alla lettera c) del comma 1 l'impatto occupazionale, il valore economico, la modernità delle tecnologie e la tutela ambientale.